Lamezia: Camera penale, avvocato Ferraro su esame diretto e controesame dei testimoni - VIDEO

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Lamezia Terme – ‘Esame diretto e controesame dei testimoni, assetto normativo e distorsioni applicative’; questo è stato il tema della lezione odierna, la terza, dei difensori d’ufficio illustrata con dovizia di articoli e norme legislative dall’avvocato Aldo Ferraro nell’aula Garofalo del tribunale lametino. “Si tratta di una materia molto delicata e complessa” - ha spiegato Ferraro. La lezione di oggi ha voluto illustrare uno degli argomenti fondamentali del processo penale, e trova fondamento nell’articolo 111 della costituzione, “che contempla la centralità del dibattimento e del contradditorio e sancisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

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"Prima ancora di entrare nel merito della specifica disciplina dell'esame e del controesame, il relatore ha illustrato le peculiarità del nostro sistema processuale, fondato sul contraddittorio nella formazione della prova, così come affermato dall'art. 111 Cost., il quale prevede delle deroghe solo ed esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge. Tra queste, la provata condotta illecita, che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese in fase di indagini dal soggetto sentito come testimone, di sopravvenuta irripetibilità delle dichiarazioni (per esempio per irreperibilità o morte del dichiarante) ovvero su consenso delle parti. Deroghe che l'avvocato Ferraro ha illustrato essere compatibili con il principio del giusto processo non solo perché previste dallo stesso art. 111 della Costituzione, ma in quanto ritenute legittime finanche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a condizioni che l'imputato abbia avuto conoscenza delle dichiarazioni di cui si chiede l'acquisizione. Così rimarcando la differenza tra il nostro sistema processuale di matrice accusatoria (in cui si dà prevalenza al mezzo, piuttosto che al fine) rispetto a quello vigente fino al 1988, di matrice inquisitoria, nel quale si dava prevalenza al fine, a prescindere dal mezzo con cui esso veniva raggiunto. L'avvocato Ferraro poi si è soffermato sul divieto di porre al testimone domande nocive (sempre vietate) e domande suggestive (consentite invece in sede di controesame), posto che lo scopo del controesaminatore è quello di saggiare l'attendibilità e la credibilità del dichiarante. Il relatore si è infine soffermato sulla possibilità che il Giudice possa formulare domande suggestive, evenienza astrattamente consentita dal nostro codice di rito, ma che è stata fortemente ridimensionata dalla Corte di Cassazione che, con due importanti sentenze rese nel 2011 e nel 2012, ne ha escluso la possibilità sia nel caso in cui venga sentito un testimone minorenne (in quanto particolarmente vulnerabile e propenso ad assecondare il suo interlocutore) sia nel caso in cui si tratti di maggiorenne. L'incontro si conclude con l'esortazione formulata dall'avv. Ferraro ai molti colleghi presenti, a tenere sempre un contegno non solo rispettoso del Ruolo da loro ricoperto (indossando sempre la toga), ma scrupoloso nello svolgimento del loro incarico professionale, così da capire quando è il momento di non porre ulteriori domande al testimone, per avere già raggiunto un risultato soddisfacente, ovvero, astenersi dal compiere un controesame al buio o alla cieca. L'avv. Ferraro ha quindi dato appuntamento alla prossima lezione, che si terrà sabato 12 dicembre, sul complesso tema della "provata condotta di lecita".

 Francesco Ielà

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