Lamezia Terme – Fissata dal Consiglio dei ministri la data delle elezioni amministrative, tocca ora a segreterie politiche e partiti rimboccarsi le maniche per definire tutti passaggi burocratici e amministrativi necessari per avviare a tutti gli effetti la macchina elettorale. La legge, infatti, prevede una serie di vincoli e regole stringenti per la presentazione delle candidature a sindaco e a consigliere comunale. Il termine per la presentazione è fissato nel 25 e 26 aprile, da allora partire ufficialmente la campagna elettorale con il deposito di liste e contrassegni.
Le norme per la composizione delle liste
Le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione. Le liste devono essere sottoscritte da un minimo 200 sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto nella città di Lamezia, devono essere formate da un minimo di 16 candidati a consiglieri a un massimo di 24. E’ prevista la rappresentanza di genere, per cui nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
Il sistema elettorale
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.
Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).
In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).
G.V.
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