Annullamento ingiunzione fiscale ad azienda, condannata società di riscossione nel comune di Maida

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Lamezia Terme - La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro con apposita sentenza del 30 ottobre scorso, ha dichiarato la nullità di un’ingiunzione fiscale di pagamento, notificata dalla Melanide Spa, nell’interesse del Comune di Maida, a carico di una società, ubicata nello stesso comune, avente ad oggetto l’omesso pagamento di Imu e Tasi. La Corte di Giustizia tributaria, a seguito dell’eccezione per difetto di carenza di potere rappresentativo contrattuale, rilevata dall’avvocato Marcello Rubino, difensore legale della società contribuente, ha potuto constatare l’inesistenza attuale del rapporto contrattuale tra l’Ente impositore e il Soggetto della riscossione, a nulla valendo le proroghe susseguitesi dalla scadenza del contratto medesimo, risalente all’aprile 2010, sino all’ultima, risalente all’anno 2017.

Ciò ha decretato l’annullamento dell’ingiunzione fiscale sulla base del seguente principio: “il fatto che le eventuali proroghe del contratto di concessione del servizio avrebbero dovuto essere accompagnate dalla stipula di un atto negoziale, stante la regola per cui i contratti della pubblica amministrazione debbono avere la forma scritta ad substantiam, l'ultima delibera di Giunta non può evidentemente avere l'effetto di consentire una proroga sine die del rapporto concessorio, pena la contrarietà a norma imperativa insita nel princìpio di concorrenza nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche”. Pertanto: “Ne consegue che l’ingiunzione, emessa in carenza di potere, è nulla”. In sintesi, la prova del titolo concessorio deve essere riferita all’intera durata della riscossione esattoriale; se l’ingiunzione fiscale viene emessa allorquando il contratto sia già scaduto, essa sarà nulla per sopravvenuta carenza di legittimazione. “La sentenza, dunque – dichiara l’avvocato Rubino - benché attualmente appellabile, rileva, con indubbia oggettività, un modus operandi delle società di riscossioni evidentemente discutibile”.

A. C.

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