Roma - Con la sentenza numero 32, pubblicata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 5 della legge della Regione Calabria numero 9 del 2024. La disposizione impugnata, modificando la legge regionale numero 2 del 2016 istitutiva del «registro tumori di popolazione della Regione Calabria», richiede alla Giunta regionale di riferire annualmente alla competente commissione consiliare, fra l'altro, sugli interventi concernenti la programmazione sanitaria e la rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera «in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria». Lo sottolinea la Consulta nel suo comunicato.
Tale previsione - ha precisato la Corte - si inserisce nel quadro delle misure individuate dal programma operativo 2022-2025, adottato sulla scia del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Nel programma vengono, infatti, attribuiti al Dipartimento della salute, articolazione della Giunta regionale, alcuni compiti relativi alla gestione dei registri tumori presenti sul territorio calabrese, nonché previste forme di coinvolgimento dello stesso Dipartimento nella ridefinizione dei programmi di screening per le patologie oncologiche, in linea con le indicazioni del legislatore statale sull'impiego della rete dei registri tumori per adeguare la programmazione sanitaria in vista di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche. In particolare, la Corte ha affermato che la norma regionale impugnata - là dove prescrive alla Giunta regionale di dare conto, annualmente, al Consiglio, fra l'altro, degli interventi realizzati da essa stessa e, in specie, per essa, dal Dipartimento di tutela della salute - contribuisce, nell'ottica della leale collaborazione, al perseguimento degli obiettivi del programma operativo 2022-2025 da parte del Commissario ad acta, nell'esercizio del potere sostitutivo volto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla salute.
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