Neonata rapita a Cosenza, legali clinica contro la mamma: "È stata lei a dare la bimba"

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Cosenza - In merito alla neonata rapita a Cosenza, all'interno della clinica privata Sacro Cuore lo scorso 21 gennaio e subito ritrovata dai carabinieri, i legali della struttura sanitaria hanno risposto alla diffida presentata dai genitori della della bambina, secondo i quali ci sarebbe stata una leggerezza nei sistemi di controllo nei reparti. I legali della clinica evidenziano come sarebbe stata la madre a consegnare la neonata alla donna indagata.

Nella replica si legge: "La struttura sanitaria, infatti, ha attuato tutti i protocolli operativi idonei a tutelare la sicurezza dei pazienti, tanto più che la Signora Chiappetta (madre della neonata, ndr), all'atto dell'ingresso in struttura, era stata debitamente istruita e resa edotta dalle operatrici, circa la necessità di rivolgersi, in via esclusiva e per qualsivoglia necessità, alla puericultrice assegnata, riconoscibile attraverso divisa e cartellino con foto identificativa, oltre che al personale medico sanitario di riferimento che le veniva puntualmente palesato, del resto coerentemente con gli avvisi presenti all'interno degli ambienti di ricovero". "Nello specifico - aggiungono gli avvocati - costituisce dato inconfutabile la corretta applicazione del protocollo procedurale ad inizio turno che comporta, tra l'altro, la presentazione delle operatrici nelle stanze delle puerpere ad ogni cambio turno, al fine di rendere compiuta informazione circa i servizi offerti quali: aiuto all'igiene dei bimbi, supporto all'alimentazione, consigli pratici sull'allattamento e sull'interpretazione dei bisogni del neonato, collaborazione in sinergia con i pediatri e i psicologi e gli altri specialisti della struttura per monitorare la salute e lo sviluppo del bambino, onde assicurare la massima interlocuzione tra paziente e struttura ed un tempestivo intervento in base alle contingenti necessità. Proprio in tale contesto operativo, sono per l'appunto le puericultrici, in simbiosi con le altre figure medico sanitarie, ad informare le puerpere ed i familiari più stretti presenti in accompagnamento, che per qualsiasi esigenza devono rivolgersi solo agli operatori sanitari della clinica, tutti agevolmente identificabili per i segni distintivi che portano indosso".

"La circostanza di cui sopra - evidenziano gli avvocati della clinica - non è minimamente revocabile in dubbio, non soltanto perché altre pazienti presenti in struttura nelle stesse circostanze di tempo e di luogo hanno puntualmente confermato l'esistenza di protocolli operativi, alle quali, tra l'altro, le puerpere stesse si sono diligentemente uniformate impedendo che l'autrice del gesto criminoso potesse impossessarsi di altri neonati, pur avendo tentato di farlo ma essendo stata immediatamente respinta dalle interessate, ma anche e soprattutto perché gli stessi stretti congiunti della Signora Chiappetta si erano ben avveduti della non appartenenza della rapitrice al personale sanitario esprimendo sospetto ed iniziale dissenso circa l'opportunità di consegnare la bambina alla persona che si era malevolmente offerta di prestare assistenza". "In ossequio ad esigenze di corretta e leale ricostruzione dei fatti, proprio la vostra assistita - ancora i legali - avrebbe dovuto riferirvi, infatti, che la di lei genitrice si era fortemente insospettita alla richiesta della rapitrice, e pur tuttavia la puerpera consegnava ugualmente ed incautamente la piccola alla Signora Rosa Vespa (la presunta rapitrice, ndr), sebbene fosse ictu oculi riconoscibile con l'ordinaria avvedutezza che la figura che le si era presentata in stanza non presentava alcun segno che ne potesse ricondurre l'appartenenza al personale di struttura. Il dato di cui sopra è ampiamente conclamato, non solo perché raccolto nell'immediatezza da tutti gli operatori della clinica presenti, quanto più in considerazione delle dichiarazioni rese anche agli organi di informazione, nell'immediatezza, proprio dagli interessati; dichiarazioni che non lasciano ombra di dubbio alcuno in ordine al fatto che la madre della puerpera Vs assistita si fosse ben avveduta che la sedicente operatrice di struttura tale non potesse essere, a cagione dell'assenza di segni distintivi".

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