Lamezia, ricorso inammissibile: infermiere assolto dall'accusa di violenza sessuale al Reparto di Psichiatria

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Lamezia Terme - L'infermiere Franco Pino è stato assolto definitivamente dall'accusa di violenze sessuali all'interno del reparto di Psichiatria dell'ospedale di Lamezia Terme. La Corte di Cassazione ha dichiarato, infatti, inammissibile il ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro contro la sentenza d'appello che nel luglio 2019, accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avvocato Gregorio Barba del Foro di Cosenza, ha assolto con la più ampia formula “perchè il fatto non sussiste” Pino, originario di Campora San Giovanni, accusato di violenze sessuali nel Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Lamezia Terme.

L'indagine e il Processo

L'indagine risale al 2007 e riguarda gravissimi reati nel Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Lamezia Terme, all'epoca furono coinvolti molteplici operatori sanitari anche con applicazione di provvedimenti restrittivi, l’infermiere Franco Pino fu sottoposto a misura cautelare personale e accusato di violenza sessuale e di maltrattamenti nei confronti di due pazienti ricoverate in quel reparto del nosocomio lametino.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lamezia Terme affermò la responsabilità penale di Franco Pino e lo condannò per entrambi i reati a lui contestati sul presupposto della ritenuta attendibilità e della capacità a testimoniare delle pazienti presunte vittime, di cui una costituitasi parte civile.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza dell’anno 2012 lo assolse dal reato di maltrattamenti mentre confermò la condanna per violenza sessuale in danno dell’altra paziente. Su ricorso proposto dalla difesa, la Corte Suprema di Cassazione con sentenza dell’anno 2014 accertò un vizio processuale negli accertamenti psicodiagnostici conferiti ed espletati dai consulenti dell’accusa ed annullò la sentenza di condanna di appello con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Quindi, la Corte di Appello di Catanzaro riaprì il dibattimento disponendo la nuova audizione della presunta persona offesa costituita parte civile al fine di ottenere conferma delle dichiarazioni accusatorie rese nel dibattimento di primo grado ed ammise la testimonianza richiesta dalla difesa inizialmente rigettata. Nondimeno, ritenne utilizzabili le consulenze tecniche del Pubblico Ministero e le perizie relative ad altro procedimento penale svolto con rito abbreviato a carico di altri imputati operanti nel medesimo reparto ospedaliero. Nel merito, riproponendo nella sostanza le medesime argomentazioni già sviluppate dalla precedente sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza dell’anno 2016 giunse a confermare la penale responsabilità dell’imputato per il reato di violenza sessuale. Su nuovo ricorso proposto dalla difesa, la Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione Penale con sentenza dell’anno 2018 ha ulteriormente dichiarato inutilizzabili le consulenze tecniche dell’accusa ed ha annullato anche l’ultima sentenza di condanna rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.

Si è così pervenuti all’ulteriore procedimento di appello, nel corso del quale è stato disposto un accertamento sulla capacità a testimoniare della presunta persona offesa, confermata dal perito d’ufficio ma contestata dai consulenti della difesa. A conclusione, la Corte di Appello catanzarese con sentenza emessa nel luglio 2019 ha disatteso le richieste del Procuratore Generale e della parte civile di conferma della sentenza di condanna e, condividendo invece le tesi difensive dell'avvocato Barba, ha assolto Franco Pino con la più ampia formula “perchè il fatto non sussiste”. La Procura Generale di Catanzaro ha impugnato tale sentenza assolutoria ma la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Si chiude in tal modo la vicenda giudiziaria dell’infermiere Franco Pino dopo sette gradi di giudizio e a distanza di quattordici anni dall’inizio del procedimento penale.

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