Insegnanti esclusi da assegnazioni sedi: Tar gli dà ragione, graduatorie da rifare

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Catanzaro – Graduatorie da rifare per i docenti che erano stati estromessi, l’anno scorso, dall’assegnazione degli incarichi annuali in favore dei docenti aspiranti alle assegnazioni interprovinciali ovvero coloro i quali sono titolari di cattedra in altre province italiane. A stabilirlo è stato il Tar Calabria–Catanzaro, Sezione Seconda che, con quattro sentenze pubblicate il 18 agosto 2017, ha accolto i ricorsi promossi da oltre ottanta docenti iscritti nelle cosiddette Graduatorie ad Esaurimento (GAE), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Zicaro e Giancarlo Scarpelli.

Il Tribunale Amministrativo regionale calabrese ha condiviso, in toto, le tesi prospettate dai docenti iscritti nelle GAE ed ha annullato tutti gli atti ed i provvedimenti emanati, lo scorso anno, dall’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dal MIUR. L’Amministrazione è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese legali. Già nel marzo scorso, come si ricorderà, il TAR aveva accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, intimando l’Amministrazione “al riesame della posizione dei ricorrenti, alla luce dei motivi di ricorso”.

“La decisione giudiziale – si legge in una nota dei legali- è stata disattesa dal MIUR – con gravi responsabilità che saranno sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria – e il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica tenutasi lo scorso 12 luglio 2017, con le richiamate sentenze ha accolto i ricorsi ordinando all’Amministrazione di darvi, immediata, esecuzione”.

“La vicenda contenziosa trae origine – spiegano - dall’illegittima sequenza provvedimentale, adottata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dall’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, nella formazione delle graduatorie dei docenti per la susseguente assegnazione delle sedi e riguardante le disposizioni contenute nella legge n. 107/2015 (cd. legge sulla “buona scuola”). In particolare, sulla base del meglio noto “emendamento Puglisi” – che, lo scorso anno, aveva modificato la citata legge – ed all’esito di una distorta applicazione della norma, il MIUR, ha illegittimamente estromesso i ricorrenti dall’assegnazione degli incarichi annuali in favore dei docenti aspiranti alle assegnazioni interprovinciali ovvero coloro i quali sono titolari di cattedra in altre province italiane”.

A questo punto, l’ATP di Cosenza e l’U.S.R. della Calabria dovranno, per l’imminente avvio dell’anno scolastico, applicare il procedimento indicato dai ricorrenti e condiviso dal TAR Calabria con le citate sentenze che rappresentano le prime pronunce, a livello nazionale, in materia.

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